D.P.C.M. 27/02/2009, G.U. 15/04/2009, N. 87
venerdì 17 aprile 2009
La norma prevede, a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, una riduzione dell’imposta e delle addizionali, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l’individuazione della misura della riduzione e delle sue modalità applicative. Il D.P.C.M. 27 febbraio 2009, quindi, individua: •i soggetti destinatari della riduzione in tutto il personale militare delle Forze armate (compreso il Corpo delle capitanerie di porto), delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia percepito nell'anno 2008 un reddito da lavoro dipendente complessivamente non superiore a 35.000 euro;•la misura della riduzione in 134 euro (per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione, la riduzione si applica sull'imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito);•le modalità di applicazione (il sostituto d’imposta applica la riduzione in un'unica soluzione, fino a capienza dell'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio erogato e, per l'eventuale importo residuo, in occasione delle successive erogazioni effettuate nell'anno al medesimo titolo).(D.P.C.M. 27/02/2009, G.U. 15/04/2009, n. 87)
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2009 Riduzioni d'imposta previste dall'articolo 4, comma 3, deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 1.Destinatari della riduzione d'imposta
1. I soggetti destinatari della riduzione dell'imposta sul redditodelle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, dicui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,nella misura indicata all'art. 2, sono tutto il personale militaredelle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, ilpersonale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare eil personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbiapercepito nell'anno 2008 un reddito da lavoro dipendente, ai finidell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente nonsuperiore a 35.000 euro.
Art. 2.Misura della riduzione di imposta
1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre2009, l'imposta lorda determinata sul trattamento economicoaccessorio, corrisposto al personale del comparto sicurezza e difesae del soccorso pubblico, e' ridotta per ciascun beneficiariodell'importo massimo di 134,00 euro.2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cuial comma 1 in un'unica soluzione, fino a capienza dell'imposta lordacalcolata sul trattamento economico accessorio erogato e, perl'eventuale importo residuo, in occasione delle successive erogazionieffettuate nell'anno al medesimo titolo.3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economicoaccessorio le voci retributive considerate trattamento economicoaccessorio dai decreti del Presidente della Repubblica di recepimentodegli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione delpersonale di cui all'art. 1.4. Per il personale volontario non in servizio permanente delleForze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' pergli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti diistruzione, secondo i rispettivi ordinamenti, del comparto sicurezza,difesa e soccorso pubblico, la riduzione di imposta di cui al comma 1si applica sull'imposta lorda determinata sulla meta' del trattamentoeconomico complessivamente percepito.
Roma, 27 febbraio 2009
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009